I punti caldi della proposta di legge sul testamento biologico

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(Foto via Pixabay)

Il 13 marzo 2017 è approdata finalmente alla Camera dei deputati la proposta di legge sul biotestamento, o più correttamente Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, dopo una discussione iniziata quasi otto anni con la conclusione della vicenda di Eluana Englaro, e un paio di settimane dopo il caso di Dj Fabo.

“Un dibattito ricco” secondo il Presidente di turno Roberto Giachetti che sottolinea come “forse ci si dovrebbe concentrare più sulla qualità del dibattito che fare una traduzione esclusivamente numerica” della giornata lavorativa alla Camera. Giachetti si riferisce ai molti articoli della stampa nazionale e alle innumerevoli condivisioni – dal tono indignato e polemico – sui social network di immagini e filmati in un’aula semideserta nel giorno in cui prendeva inizio il dibattito su una proposta di legge così sentita dall’opinione pubblica.

Cominciamo allora snocciolandoli, questi numeri:

22 (su 630) è il numero di parlamentari presenti all’apertura della seduta in Camera dei deputati.
17 sono gli interventi in aula.
4, le ore complessive di discussione, in cui erano previsti (in base ai limiti imposti venerdì 10 marzo per la discussione generale) 20 minuti per l’intervento del relatore di maggioranza Donatella Lenzi, 10 per quello di minoranza Raffaele Calabrò, 20 minuti per il governo, 1 ora e 41 minuti per gli altri interventi, ciascuno dei quali con una durata massima di 15 minuti.
2 questioni pregiudiziali depositate dalla Lega Nord e Ap e 4 richieste di sospensiva (Lega, Fdi e democrazia solidale-centro democratico).

Il ricco dibattito, invece, verte su quattro punti caldi del ddl sul testamento biologico, quelli su cui si gioca il senso di questa proposta, frutto di un lungo lavoro di mediazione tra le varie ali del Parlamento (che lascia comunque insoddisfatti e poco chiari alcuni concetti chiave per l’interpretazione della futura legge).

1. Disposizioni anticipate di trattamento
Le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) sono l’espressione delle convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari che ogni adulto in grado di intendere e di volere può scegliere se rilasciare. I maggiorenni in pieno possesso delle facoltà mentali potranno dunque decidere per iscritto se accettare o rifiutare le “scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“, incluse – in base al testo attuale – nutrizione e idratazione artificiali. La legge prevede anche la nomina di un fiduciario che rappresenti il paziente e ne faccia le veci nella relazione con i medici, i quali sono tenuti a rispettare le Dat del paziente. Esiste però la possibilità di ridiscutere le Dat col fiduciario qualora si presenti l’opportunità di nuove terapie per “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita” non disponibili nel momento della stesura delle Dat.

2. Consenso informato
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” su diagnosi, prognosi e conseguenze (vantaggi o svantaggi delle terapie). Rimane per il paziente il diritto di rifiutare ulteriori esami o trattamenti sanitari, così come rimane il diritto a cambiare idea in qualsiasi momento. Il medico è vincolato a rispettare in ogni caso queste volontà.

3. Minori o incapaci
Sono i genitori a farsi carico dell’espressione del consenso in materia per i figli minorenni. In caso di assenza sarà il tutore legale a assumersi l’onere “sentendo l’interdetto ove possibile“. In caso non sia stata lasciata una Dat e il parere del tutore legale non corrisponda a quello dei medici, la decisione finale “è rimessa al giudice tutelare“.

4. La registrazione del testamento biologico
Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata“, per iscritto oppure attraverso videoregistrazione.

Rimane però una domanda: quanto vale la qualità del dibattito se non ci sono orecchie per ascoltarlo?

Via: Wired.it

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