Vaccini, come funziona l’autocertificazione per la scuola

scuola
(Foto via Pixabay)

Settembre: si torna a scuola. E si continua, naturalmente, a parlare di vaccini. Con le solite immancabili polemiche e discussioni sulla legge che introduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione dei bambini negli istituti scolastici. C’è da dire, effettivamente, che la confusione non manca: tanto per cominciare, per esempio, l’approccio alla questione non è uniforme tra tutte le regioni – la prassi è cioè diversa in base al luogo di residenza (qui una guida per aiutare i genitori a capire come comportarsi). Caso eclatante è quello del Veneto, che ha appena promulgato una moratoria che dovrebbe valere fino al 2019 e consentire a tutti i bambini, anche i non vaccinati o quelli che non presentano l’autocertificazione, di iscriversi a scuola. Per aiutare i genitori a orientarsi in questo ginepraio, fatto di documenti, autocertificazioni, scadenze e sanzioni, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Quali documenti presentare
Il testo del governo prevede che i genitori presentino alle scuole copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla Asl, o il certificato vaccinale, o ancora un’attestato vaccinale (sempre rilasciati dalle Asl di pertinenza), documenti che certifichino insomma che il bambino si è sottoposto alle vaccinazioni indicate dalla legge (in particolare: anti-poliomelitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella).

Nel caso in cui il minore abbia già avuto una delle malattie per cui è prevista la vaccinazione, inoltre, il decreto spiega che è sufficiente che il medico di medicina generale (o il pediatra di libera scelta) attesti tale condizione, sottolineando che “in ogni caso, effettuare una vaccinazione non comporta alcun rischio per un soggetto immunizzato, ma rafforza comunque le difese immunitarie”.

E se non si hanno i documenti della Asl?
C’è però un’altra possibilità: nel caso in cui i genitori non riescano a trovare il libretto vaccinale è consentito loro produrre un documento di autocertificazione per dichiarare le vaccinazioni effettuate (o la volontà di effettuarle), e consegnarlo entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo o entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia. Ci sarà poi tempo fino al 10 marzo 2018 per presentare i documenti ufficiali, quelli rilasciati dalla Asl.

Autocertificazione: come si fa?
Il ministero della Salute ha predisposto, in allegato alla circolare emanata il 16 agosto 2017, un modulo in cui il genitore indica tutte le vaccinazioni effettuate, le eventuali vaccinazioni per cui il bambino ha ottenuto l’esonero dal proprio medico, le vaccinazioni omesse o differite e le vaccinazioni per cui è stata presentata richiesta ma che non sono state ancora effettuate. Anche gli operatori scolastici, a loro volta, sono tenuti a compilare un modulo di autocertificazione – il cui modello è molto simile al precedente – e a trasmetterlo alla scuola in cui lavorano; il ministero della Salute, infine, ha ricordato ai dirigenti scolastici l’obbligo di trasmettere alle Asl di appartenenza, a dieci giorni dalla scadenza dei termini, la lista dei genitori che non hanno presentato l’autocertificazione (o i certificati vidimati dalla Asl stessa).

Autocertificazione vaccini

Cosa succede se non la si presenta?
Veniamo a un altro punto spinoso. Cosa succede a chi non presenta i documenti? Dipende. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, il ministero ricorda che “la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi” e che quindi, “nel caso in cui entro il 10 marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi”, rimanendovi comunque iscritto e con la possibilità di esservi riammesso “successivamente alla presentazione della documentazione richiesta”. Per l’accesso alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, invece, la presentazione della documentazione “non costituisce requisito di accesso” e quindi i minori potranno continuare a frequentare, ma i genitori saranno contattati dalla Asl per un colloquio informativo: ove non provvedano a vaccinare il proprio figlio verranno applicate delle sanzioni pecuniarie, da 100 a 500 euro. In totale, le direttive dovrebbero riguardare circa 19mila minori.

Le conseguenze per le autocertificazioni fasulle
Non è il caso di dichiarare il falso per non far vaccinare il proprio figlio. Come qualsiasi autocertificazione, anche quella relativa alle vaccinazioni è un documento ufficiale: chi vi inserisce “dichiarazioni false e mendaci” è quindi soggetto alle sanzioni previste dal codice penale. Il modulo ammonisce il genitore (o il tutore o l’affidatario) sul fatto che eventuali dichiarazioni false in merito alle vaccinazioni del minore comportano una responsabilità penale. “La disposizione di legge richiamata nel modulo, a mo’ di ammonimento, stabilisce che le dichiarazioni contenute nell’autocertificazione si considerano rese a un pubblico ufficiale e che, se false, integrano i reati di falso documentale previsti e puniti dal codice penale”, ci spiega Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all’Università di Milano. “In particolare, il genitore (o il tutore o l’affidatario) può rispondere del delitto di Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), procedibile d’ufficio e punito con la reclusione fino a due anni (cioè da 15 giorni, minimo, a 2 anni). Va inoltre considerato che chi riceve la dichiarazione, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, se e quando ha notizia della falsità delle dichiarazioni, cioè della commissione del reato di falso da parte del dichiarate, ha l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e può pertanto essere chiamato a rispondere a sua volta del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361, 362 c.p.)”.

Via: Wired.it

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