Il glossario per capire la legge sul testamento biologico

biotestamento
(Foto via Pixabay)

Il testamento biologico o biotestamento è ora legge dello Stato. La norma appena approvata consta di otto articoli che toccano temi relativi al fine vita, con l’obiettivo di tutelare la libertà di ogni persona di scegliere se acconsentire a ricevere o rifiutare i trattamenti sanitari.

Ma tra termini come consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento, nutrizione artificiale e sedazione profonda, ci potrebbe essere il rischio di perdersi nelle parole. Per questo abbiamo pensato di proporvi un glossario che aiuti a orientarsi nella comprensione del testo di legge.

Consenso informato
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile”.Il consenso informato è l’autorizzazione concessa dal paziente a ricevere un trattamento sanitario, sottoscritta dopo aver ricevuto dal personale competente tutte le informazioni sia sul proprio stato di salute sia sui trattamenti e le terapie disponibili (che cosa comportano? quali sono i rischi? quali i benefici?, etc).

In base all’art.1 della nuova legge il paziente ha diritto a rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Disposizioni anticipate di trattamento
Le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) sono l’espressione delle convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari che ogni adulto in grado di intendere e di volere può scegliere se rilasciare.

maggiorenni in pieno possesso delle facoltà mentali potranno dunque decidere se accettare o rifiutare le “scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari“, incluse – in base al testo attuale – nutrizione e idratazione artificiali. La legge prevede anche la nomina di un fiduciario che rappresenti il paziente e ne faccia le veci nella relazione con i medici, i quali sono tenuti a rispettare le Dat del paziente. Esiste però la possibilità di ridiscutere le Dat col fiduciario qualora si presenti l’opportunità di nuove terapie per “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita” non disponibili nel momento della stesura delle Dat.

Accanimento terapeutico
Alla luce di una prognosi infausta a breve termine o di morte imminente, viene considerato accanimento terapeutico ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure. In questi casi per la legge sul biotestamento appena approvata il personale sanitario deve astenersi dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati, ma è tenuto invece ad applicare terapie per diminuire le sofferenze del paziente fino, quando i sintomi si dimostrino refrattari, a condurlo alla sedazione profonda continua.

“Anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico […]è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38”.

Sedazione profonda continua
È una pratica medica che si colloca nell’ambito della terapia del dolore e delle cure palliative, volte a diminuire le sofferenze del malato terminale.

Malgrado i tentativi di strumentalizzazione, secondo il Consiglio nazionale di bioetica (Cnb) “la sedazione profonda continua, che si estende fino alla perdita di coscienza del paziente, va ritenuta un trattamento sanitario e non va confusa con l’eutanasia o il suicidio assistito”.

Nutrizione e idratazione artificiali
Già nel 2007, la Società Italiana di nutrizione parenterale ed enterale (Sinpe) definiva: “La nutrizione artificiale (Na) è un trattamento medico. Da considerarsi a tutti gli effetti un trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo. La Na non è una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare un malato non autosufficiente), si configura come un trattamento medico sostitutivo (come ad esempio la ventilazione meccanica e la emodialisi)”.

E poi: “La miscela nutrizionale è da ritenere un preparato farmaceutico che deve essere richiesto con una ricetta medica e deve essere considerato una preparazione galenica magistrale, non essendo un prodotto preconfezionato in commercio. Si tratta comunque di un trattamento medico a tutti gli effetti tanto che prevede il consenso informato del malato o del suo delegato, secondo le norme del codice deontologico”.

Sono pertanto considerati trattamenti sanitari, e come tali possono essere accettati o rifiutati dal paziente.

Ricordiamo che eutanasia e suicidio assistito non sono contemplati dall’attuale legge sul testamento biologico.

Via: Wired.it

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