Carcere, un nuovo codice etico per i giornalisti

“Torna in libertà dopo solamente 15 anni”. Sappiamo poco della sua vicenda giudiziaria ma i titoli di quotidiani e telegiornali sembrano invitarci a commentare la notizia con la scontata laconica riflessione: “non esiste la certezza della pena”. La reazione sarebbe diversa se ci venisse spiegato che il protagonista dei fatti non è affatto libero, ma sconta la sua pena fuori dal carcere, lavorando all’esterno come previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. La leggerezza con cui i media si occupano di carcere e di pene è diventata inaccettabile.

Lo hanno fatto notare, per prime, proprio due giornaliste, Ornella Favero direttrice di Ristretti Orizzonti e Susanna Ripamonti direttrice di Carte Bollate, che da anni si impegnano a diffondere informazioni puntuali sul carcere e sulle persone detenute, selezionando accuratamente i termini più appropriati, evitando con la stessa attenzione i toni pietistici e quelli allarmistici. Proprio all’interno delle redazioni carcerarie, quella padovana di Ristretti e quella milanese di Carte Bollate, è nata la proposta di un codice etico deontologico per i giornalisti che “trattano notizie concernenti cittadini privati della libertà o ex-detenuti tornati in libertà”: la “Carta di Milano del carcere e della pena”, approvata già dagli ordini di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. 

Nelle due pagine del testo, che verrà presentato sabato 10 settembre a Palazzo Marino, non troviamo solo regole di buon senso o suggerimenti per una condotta politicamente corretta, ma esplicite informazioni, solitamente trascurate, che un giornalista dovrebbe impegnarsi a dare per far emergere anche l’aspetto rieducativo della pena, e non solamente quello punitivo: “dati statistici che confermano la validità delle misure alternative” (perché in pochi sanno che il tasso di recidiva tra le persone che hanno usufruito di misure alternative è dello 0,1% mentre per chi rimane in carcere è del 70%), “dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario” (67.000 detenuti per una capienza regolamentare di 45.000, circa la metà dei quali senza condanna definitiva), per fare degli esempi. Inoltre, è necessario “garantire al cittadino privato della libertà, di cui si sono occupate le cronache, la stessa completezza di informazione, qualora sia prosciolto”.

“Troppo spesso i media parlano di carcere e di persone private della libertà in modo disinformato e le conseguenze ricadono pesantemente sui soggetti coinvolti. La Carta stabilisce due princìpi fondamentali che il giornalista è chiamato a rispettare: non è ammessa l’ignoranza delle leggi e deve essere rispettato il diritto all’oblio. Un giornalista non può confondere una misura alternativa decisa dal giudice per espiare la pena con la libertà di un detenuto, così come non può ripetutamente tornare a parlare del reato commesso da una persona che sta affrontando la delicatissima fase del reinserimento sociale”,  spiega Ripamonti. Resta ovviamente salvo il diritto di cronaca “per quei fatti talmente gravi per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno”, recita la Carta.

Credit immagine: Genesio (Flickr)

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