“Fermate quel commercio”

Piena di punti deboli. Così Amnesty International ha giudicato, in un rapporto diffuso ieri, la normativa comunitaria sul commercio di strumenti di tortura. E Brian Wood, direttore della ricerca sul commercio e materiale di sicurezza di Amnesty, esorta a correre ai ripari: “Se il problema dei buchi presenti nella normativa non verrà affrontato il commercio della tortura continuerà”.

Il regolamento n. 1236/2005 adottato dalla Commissione nel 2006, che avrebbe dovuto fermare il lucroso traffico di merci usate per eseguire condanne a morte, seviziare, o infliggere pene corporali o trattamenti inumani e degradanti (tra cui cui forche e ghigliottine, sedie elettriche, cinture a scariche elettriche, sistemi automatici per l’iniezione letale e così via) concede in realtà troppe scappatoie.

A partire dal mancato inserimento nella “lista nera” di alcuni prodotti dalle inequivocabili finalità, come il bastone acuminato con tre chiodi di 7,5 centimetri o la corda da impiccagione usata per eseguire pene capitali in India, Sri Lanka, Trinidad e Tobago e i bastoni elettrici usati contro le minoranze in Slovacchia e Bulgaria. Ma anche le manette “speciali”, particolarmente costrittive per le ridotte dimensioni, usate nel corso degli interrogatori a Guantanamo.

Le larghe maglie della normativa consentono inoltre ad aziende e a singoli cittadini di stipulare accordi commerciali al di fuori dell’Europa e permettono il transito indisturbato di strumenti di tortura da parte di società extracomunitarie nel territorio europeo.

Dei 27 paesi membri, solo 12 hanno finora recepito il regolamento europeo, che è il primo corpo di norme di questo tipo mai adottato al mondo. Tra questi figura l’Italia che con un decreto legislativo entrato in vigore da poche settimane ha introdotto la nuova disciplina sanzionatoria in materia: arresto da uno a tre anni e ammende fino a 50 mila euro per chiunque esporti o importi le merci vietate, arresto fino a due anni per chi presta assistenza tecnica anche gratuita su strumenti di tortura. (g.d.o.)

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