I fatti sono arcinoti, ma eccone un rapido riassunto: la sera del 28 aprile 2021, Mario Roggero, gioielliere italiano di 72 anni di Grinzane Cavour, subisce una rapina da parte di tre uomini armati. Nel negozio, oltre al titolare, ci sono sua moglie e sua figlia: le donne consegnano preziosi e denaro ai rapinatori, che poi scappano. Roggero prende la sua pistola (regolarmente detenuta, ma che non potrebbe essere portata in strada), esce dal negozio, insegue i tre e apre il fuoco, uccidendone due sul colpo e ferendo gravemente il terzo. Viene processato per duplice omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di armi, e condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere: la sentenza ha stabilito che la sua azione non rientra nel perimetro della legittima difesa e dunque va considerata, a tutti gli effetti di legge, un reato. Il caso ha fortemente polarizzato l’opinione pubblica fino a uscire dalle aule di tribunale per diventare oggetto (e strumento) di discussione politica, con opinionisti ed esponenti del governo che hanno censurato l’“eccessiva severità” di una sentenza nei confronti di un uomo che, alla fin fine, “si è solo difeso”, per di più esasperato – come sostengono i difensori dell’imputato – da altre rapine subite in precedenza. Tuttavia, come ha spiegato su ValigiaBlu Francesco Gatti, avvocato del Foro di Perugia, la sentenza è corretta e ineccepibile, dal momento che perché sussista la legittima difesa “devono essere presenti contemporaneamente tre elementi: il pericolo deve essere attuale, la reazione deve essere necessaria e deve esserci proporzione tra offesa e difesa” (ci torneremo fra poco), e nel caso di Roggero mancavano tutti e tre i requisiti: “Il pericolo non era attuale, la proporzione tra offesa e difesa era discutibile, la reazione non era necessaria”. Le discussioni, naturalmente, non sono finite qui: il senatore leghista Claudio Borghi ha presentato un disegno di legge volto ad “alleggerire” i requisiti della legittima difesa, proponendo sostanzialmente che chi subisce l’aggressione non sia punibile “indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”, anche tenendo conto del fatto che “chi sceglie di introdursi armato nell’abitazione o nel luogo di lavoro altrui assume consapevolmente il rischio delle conseguenze derivanti dalla reazione della vittima”. A fronte di una proposta del genere (che tra l’altro non è la prima di questo tipo: già nel 2019 la legge è stata ritoccata e resa meno restrittiva), e al di là delle sue implicazioni morali ed etiche, è lecito chiedersi quali potrebbero essere gli effetti dell’allargamento del perimetro della legittima difesa, e in particolare quelli relativi al tanto sbandierato “effetto di deterrenza”, secondo il quale depenalizzare la risposta a un’aggressione, anche se sproporzionata e violenta o addirittura letale, fungerebbe da “freno” per chi ha intenzione di commettere l’aggressione stessa. Come stanno realmente le cose? La comunità scientifica, negli ultimi decenni, ha studiato la questione molto in profondità, e la risposta suggerita dagli esperimenti condotti e dalle evidenze raccolte finora è che – prendendo in prestito una frase messa in bocca a Giulio Andreotti da Paolo Sorrentino – “la situazione è un po’ più complessa di così”.
Legittima difesa, uno sguardo globale
Prima di rispondere alla domanda, è bene definire con la maggior precisione possibile come e perché è nato il concetto di “legittima difesa” e soprattutto come è definito e applicato nel mondo. L’idea di garantire alla persona il “generico” diritto di reagire alla minaccia o alla messa in essere di un’azione violenta è un caposaldo presente in quasi tutti gli ordinamenti giuridici moderni, anche se le sue definizioni operative e i requisiti necessari per la sua invocazione variano in modo molto significativo da nazione a nazione. La dottrina giuridica europea, per esempio, impone limiti molto stringenti all’uso della forza letale da parte dei cittadini, perché si fonda sul principio della proporzionalità e soprattutto sulla preminenza della tutela del bene della vita umana, considerato superiore a tutto il resto: in questo scenario, l’utilizzo della forza è prerogativa soltanto dello Stato, e l’autotutela privata è tollerata solo come extrema ratio limitata alle frazioni di secondo in cui l’intervento delle forze dell’ordine è materialmente impossibile. In Francia, per esempio, la legittima difesa è applicata quando non sussiste una palese e manifesta sproporzione tra i mezzi impiegati per la difesa e la gravità dell’attacco subito, e la sua “presunzione” è inoltre ammessa in due casi molto specifici (respingere l’ingresso nella propria abitazione durante la notte e difendersi dagli autori di un furto eseguito con violenza); discorso simile per la Spagna, in cui l’esenzione penale richiede un’aggressione ingiusta che crei un pericolo grave e imminente, fermo restando l’ineludibile vincolo della proporzionalità. Questi ordinamenti, inoltre, ritengono la fuga, se praticabile in condizioni di sicurezza, un preciso obbligo civico e giuridico: se c’è la possibilità di scappare, devi farlo.
Discorso molto diverso – poco sorprendentemente – per gli Stati Uniti. La common law anglosassone tradizionale imponeva il cosiddetto duty to retreat to the wall (il dovere di ritirarsi “fino al muro”, ossia finché non c’è altra via d’uscita), ma il diritto statunitense ha preso tutt’altra strada, erodendo progressivamente il monopolio statale sull’uso della forza in favore della sua “privatizzazione”. Il primo passo è stata la Castle Doctrine (dottrina del castello), derivata dall’antico assioma secondo cui “la casa di un uomo è il suo castello”, e un uomo, nel suo castello, può fare ciò che vuole: la dottrina rimuove il dovere di ritirarsi quando si subisce un’intrusione all’interno della propria abitazione, e garantisce una sostanziale immunità legale dalle accuse di omicidio (o simili) qualora l’occupante utilizzi la forza letale contro un intruso, perché parte dal presupposto che chi viola il domicilio altrui con la forza abbia per definizione intenti letali. Il secondo passo, ancora più estremo, è sintetizzato nella frase Stand your ground (Syg, ovvero “mantieni la tua posizione”): le legislazioni Syg, promulgate per la prima volta in Florida e oggi adottate in ventisei Stati americani, estendono la dottrina del castello anche al di fuori delle mura domestiche, rimuovendo il dovere di fuga in qualsiasi luogo pubblico o privato in cui un cittadino abbia il diritto legale di trovarsi, e inoltre ribaltano sostanzialmente l’onere della prova, nel senso che spetta all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l’imputato non ha agito per legittima difesa.
E in Italia? Nel nostro paese l’istituto della legittima difesa è regolamentato dall’articolo 52 del Codice penale, che come anticipato ha subito diversi ritocchi (i più importanti nel 2006 e nel 2019) con i quali i legislatori hanno cercato di importare nel nostro ordinamento diversi elementi della dottrina del castello. L’ultimo aggiornamento della normativa, in particolare, ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità tra offesa e difesa qualora si utilizzi un’arma (purché detenuta legittimamente) all’interno della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale per difendere la propria incolumità; la riforma, inoltre, ha toccato anche un altro articolo del Codice, il 55, che esclude la punibilità se chi ha commesso il fatto ha agito in stato di “grave turbamento” derivante dalla situazione di pericolo in cui si è trovato.
Bang bang
A questo punto le cose si fanno ancora più complicate, perché il tema della legittima difesa ne incontra un altro, quello del possesso e dell’utilizzo delle armi: regolamentare il perimetro entro il quale i cittadini possono farsi giustizia da sé ha anche a che fare con l’accesso dei cittadini alle armi. E quindi, per comprendere appieno l’effetto delle legislazioni descritte, è necessario mappare l’accesso alle armi da fuoco, che è estremamente disomogeneo a livello globale, e provare a incrociarlo con le statistiche sul crimine. Secondo i dati dell’ultimo Global Study on Homicide dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc, 2023), ogni anno nel mondo si perpetrano oltre 458 mila omicidi intenzionali (un tasso globale di 5,8 per 100mila abitanti), dei quali circa il 40% è eseguito impiegando armi da fuoco; ma se si guarda solo agli Stati Uniti e all’America Latina, il tasso schizza a 15 omicidi per 100mila abitanti, e in nazioni come El Salvador, Honduras e Giamaica oltre il 70% delle morti violente è causato da spari. Sempre negli Stati Uniti, dove la regolamentazione sul possesso delle armi da fuoco è (per usare un eufemismo) abbastanza lasca, il tasso di omicidi per i giovani tra i 15 e i 24 anni è quasi cinquanta volte superiore rispetto a quello di nazioni comparabili. Nell’Europa continentale, invece, dove le normative sull’acquisto e il porto di armi sono molto più stringenti (e quindi il possesso di armi da fuoco è molto meno diffuso), i tassi di omicidio da arma da fuoco si attestano intorno allo 0,3 per 100 mila abitanti.
Questi numeri “generali” sembrano indicare che meno armi da fuoco voglia dire meno crimini. Ma è davvero così? A sentire qualcuno, no. Alla fine degli anni Novanta, l’economista statunitense John Lott ha condotto diversi studi sul tema e li ha fatti confluire nel libro More guns, less crime (“Più armi, meno crimine”), che suggerisce, già dal titolo, una conclusione diametralmente opposta. La tesi centrale di Lott, in particolare, sostiene che leggi in stile right-to-carry (che facilitano l’acquisto e la detenzione di armi) abbiano provocato crolli drammatici nei tassi di criminalità proprio in virtù del principio di deterrenza: calcolando razionalmente il rischio di imbattersi in una vittima armata, il potenziale criminale dovrebbe essere dissuaso dall’agire. E ancora: più o meno nello stesso periodo, criminologi come Gary Kleck hanno stimato fino a 2,5 milioni di usi difensivi delle armi all’anno negli Stati Uniti.
Rianalizzando i dati di Lott, però, sono venute fuori diverse incongruenze e debolezze metodologiche (poi a loro volta criticate: è una never ending story): criminologi ed economisti come Ian Ayres e John Donhoue hanno mostrato, per esempio, che i calcoli omettevano fattori macroscopici come la brutale epidemia di crack che in quegli anni sconvolgeva le metropoli americane, e che espandendo le analisi temporali oltre i due o tre anni successivi all’approvazione delle leggi i presunti effetti benefici scomparivano totalmente. E ancora: un lavoro dell’Harvard Injury Control Research Center ha incrociato i dati di nazioni ad alto reddito e mostrato che in case, città e paesi in cui le armi sono maggiormente disponibili si registra un’incidenza superiore di omicidi totali, omicidi da arma da fuoco, suicidi e morti accidentali infantili; contrariamente alla “mitologia” dell’arma come garante della sicurezza delle forze dell’ordine, l’analisi ha anche mostrato che negli Stati con alta densità di armi domestiche gli agenti di polizia hanno probabilità tre volte superiori di essere uccisi in servizio, innescando dinamiche di risposta che aumentano drasticamente il tasso di esiti letali anche per i civili. Quanto ai dati di Kleck, basati su sondaggi telefonici, le revisioni successive hanno dimostrato come l’autocertificazione degli intervistati abbia generato una mole di falsi positivi astronomica, spesso mascherando come “legittima difesa” semplici liti degenerate in sparatorie.
L’obiezione più frequente e istintiva a questi numeri poggia su una paura legittima: di fronte all’orrore di un’intrusione domestica, il cittadino invoca l’arma come scudo assoluto. Tuttavia, le analisi forensi mostrano che la pistola agisce piuttosto da acceleratore, trasformando una dinamica predatoria, il furto, in uno scontro a fuoco, e riducendo drasticamente la probabilità di sopravvivenza di tutti i soggetti coinvolti, inclusa la vittima. La motivazione più accreditata sta nella cosiddetta weapon lethality hypotesis, formulata originariamente da Franklin Zimring, che tra l’altro risponde anche a un’altra delle obiezioni più comuni rispetto alla correlazione tra possesso di armi da fuoco e tasso di crimini, e cioè che “chi vuole ammazzare trova il modo di farlo comunque”: Zimring e colleghi sostengono che l’intento psicologico dell’aggressore non è l’unico (né il principale) determinante dell’esito legale di una controversia, e invece l’epilogo dipende primariamente dalla meccanica dello strumento. Questo semplicemente perché le armi da fuoco sono molto più letali di tutte le altre: statisticamente, un’aggressione condotta con un’arma da fuoco è cinque volte più letale della medesima aggressione portata con un’arma bianca. A ciò si aggiunge il concetto di moltiplicatore di mortalità, una metrica che stima il livello di “sostituzione letale”, ovvero, per l’appunto, quanti omicidi verrebbero compiuti con armi diverse qualora le armi da fuoco non fossero disponibili: i dati sfatano l’idea che un assassino trovi in ogni caso un mezzo per uccidere, e mostrano che rimuovendo l’accesso alle armi da fuoco in momenti di acuta conflittualità non si converte una pistolettata in un accoltellamento, ma piuttosto in una rissa o in una ritirata, salvando così la vita della potenziale vittima. Sulla scorta di tutte queste evidenze, oggi la maggior parte della comunità scientifica è concorde nel ritenere che, una volta inseriti i corretti pesi e le corrette variabili di controllo negli studi, le leggi che liberalizzano l’uso delle armi non mostrano alcun effetto deterrente nei confronti di alcuna categoria di crimine violento, e possono addirittura aumentare la probabilità di innalzare i tassi di aggressione aggravata e di crimini contro il patrimonio.
Stand your ground, o no?
Torniamo alla questione della legittima difesa. Gli studi più estensivi sul tema sono quelli condotti dalla Rand Corporation, think tank no-profit statunitense, tramite l’iniziativa Gun Policy in America, che ha analizzato decenni di letteratura scientifica per tracciare un bilancio sulle politiche della legittima difesa potenziata, lo Stand your ground descritto poco fa. Anche in questo caso, l’effetto di deterrenza non sembra sussistere, come fa notare un metastudio pubblicato sull’American Journal of Public Health: l’adozione delle leggi Stand your ground, dicono gli autori, è correlata a un aumento statisticamente significativo e sostanziale degli omicidi totali e degli omicidi da arma da fuoco e, al contrario, “tutte le evidenze contraddicono l’idea che espandere le leggi sulla legittima difesa sia un deterrente per il crimine”. Uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine ha rivelato che, in seguito alla promulgazione delle leggi Syg in Florida, i tassi di omicidio mensili e quelli da arma da fuoco sono per esempio aumentati rispettivamente del 24% e del 31,6%: il punto, secondo gli esperti, è che queste norme incoraggiano l’escalation letale di diverbi che in altre circostanze si risolverebbero con una colluttazione o con la fuga (“normalizzando” in qualche modo l’uso della violenza), e – beffa ulteriore – forniscono ai criminali reali una potenziale scappatoia per sfuggire alle maglie della giustizia invocando un’autodifesa posticcia (anche in virtù del fatto che, come abbiamo visto, spetta all’accusa provare che non sussiste legittima difesa, e non il contrario). C’è poi il fattore razziale: diverse revisioni sistematiche hanno mostrato come queste legislazioni distorcano profondamente l’equità del sistema giudiziario, acuendo le disuguaglianze razziali preesistenti. I dati mostrano che i cittadini bianchi che uccidono soggetti appartenenti a minoranze razziali appellandosi alle Syg godono di probabilità di assoluzione decisamente più elevate rispetto a scenari speculari.
D’altronde, anche le evidenze italiane convergono con quelle statunitensi: nel nostro paese chi acquista un’arma legalmente lo fa spesso animato dal desiderio di difendere la propria persona dai ladri, ma le indagini condotte dall’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal), incrociando i dati sui delitti denunciati censiti da Istat e Eures e quelli relativi al possesso di armi, descrivono una realtà profondamente diversa, in cui le armi non sono quasi mai protagoniste di eroiche difese contro gli intrusi, e diventano invece gli strumenti principali di tragedie familiari. Certo, le cronache registrano anche casi in cui un’arma ha effettivamente sventato un’aggressione, ma la statistica impone di calcolare il “rischio netto”: i numeri dicono che per ogni volta in cui un’arma domestica viene usata per legittima difesa si verificano dozzine di casi in cui la stessa arma è impiegata in omicidi intrafamiliari, suicidi o incidenti fatali. Portare un’arma in casa per proteggersi da un ipotetico ladro moltiplica matematicamente il rischio di morte per chi ci vive: l’83% delle donne assassinate in Italia perde la vita per mano di un partner o di un familiare, per esempio, e la presenza di un’arma da fuoco in casa (come abbiamo visto con il “moltiplicatore di mortalità”) altera drammaticamente l’esito dei conflitti, tanto che “le armi legalmente detenute nelle case degli italiani ammazzano più della mafia (38 omicidi nel 2008)”. A quanto pare, dunque, delegare l’uso della forza letale ai civili e allargare le maglie della legittima difesa non producono società più sicure dai criminali, ma generano comunità in cui i conflitti quotidiani diventano rapidamente sanguinosi e le garanzie giuridiche si applicano in modo strutturalmente iniquo.
L’illusione della deterrenza armata
C’è ancora un punto da affrontare, sul quale finora abbiamo (consapevolmente) taciuto e che, se omesso, rischia di farci cadere in una trappola metodologica: abbiamo confrontato informazioni sul possesso di armi, sul tasso di criminalità e sugli impianti legislativi provenienti da contesti profondamente diversi. L’Honduras è una nazione in cui le armi sono relativamente poco diffuse e il tasso di criminalità è altissimo; la Svizzera è al primo posto in Europa, e al sedicesimo nel mondo, per possesso di armi pro-capite, ma ha tassi di criminalità irrisori: è evidente, allora, che la disponibilità di armi è un catalizzatore di letalità, ma non è il “motore” che determina il volume complessivo del crimine in un paese.
Se si allarga lo sguardo dal singolo caso di crimine violento (le cui motivazioni possono essere le più disparate e imprevedibili) all’intero sistema, i dati dicono che il vero responsabile è il denaro, o più precisamente la distribuzione del reddito: le analisi transnazionali e trasversali condotte negli ultimi vent’anni hanno identificato il principale predittore della violenza criminale (sempre a livello “macro”) nell’indice di Gini, ossia il numero compreso tra 0 e 1 che quantifica il livello di disuguaglianza nella distribuzione del reddito (dove 0 indica una situazione in cui tutti hanno lo stesso reddito e 1 una situazione in cui un solo individuo detiene tutta la ricchezza). Tutte le serie storiche dei tassi di omicidio e rapina relativi a decine di nazioni diverse evidenziano come l’indice di Gini sia più strettamente legato alla criminalità rispetto al Pil pro capite, al tasso di disoccupazione e al livello di urbanizzazione, e la correlazione resta robusta perfino se dal confronto tra nazioni diverse si passa al confronto tra regioni, province e addirittura quartieri diversi della stessa città.
I dati, insomma, smentiscono l’assunto di base del right-to-carry: il volume dei crimini violenti non risponde al rischio calcolato di incontrare una vittima armata, ma è il sottoprodotto di dinamiche macroeconomiche strutturali. Il potenziale criminale, spinto dalle disuguaglianze, agirà a prescindere da quante armi ci siano nel quartiere e da quanto siano ampie le maglie della legittima difesa, che quindi fallisce come misura di deterrenza pubblica: non fa desistere l’aggressore, ma si limita, come dimostrano le statistiche, a trasformare una frazione di quegli eventi in scontri a fuoco, massimizzandone il bilancio di sangue. Cosa comporta tutto ciò rispetto al caso di cronaca da cui siamo partiti? Uno, che (come avevamo anticipato) l’applicazione della legge da parte dei giudici è stata corretta e coerente con la nostra definizione del perimetro di legittima difesa, perché sparare alle spalle di criminali in fuga configura un atto di giustizia sommaria e privata in cui viene a mancare il requisito ineludibile dell’attualità del pericolo; due, che l’impianto normativo italiano sulla legittima difesa e sul possesso di armi non andrebbe allentato (non ulteriormente, se non altro) sulla scorta di un teorico (e inesistente) effetto di deterrenza; tre, che dal momento che la storia, la cultura, il diritto italiani ed europei si fondano anzitutto sul diritto alla vita, come stabilisce chiaramente l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che i dati dicono che rispondere al crimine armando i civili moltiplica solo il bilancio di sangue, delegare la sicurezza a chi preme il grilletto per strada è un rischio che non possiamo correre. La severità della condanna per i fatti di Grinzane Cavour è l’applicazione necessaria di un sistema normativo che, dati alla mano, tutela da derive molto più letali dei mali che pretende di curare.





