Categorie: Società

Linee guida da riscrivere

Illegittime le linee guida della Legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita. Così si è espresso ieri il Tar del Lazio in risposta al ricorso promosso nel 2005 dall’associazione ‘Warm’, cui ha aderito anche Madre Provetta onlus e altre associazioni di pazienti. Le linee guida sono state ritenute illegittime “per eccesso di potere e vengono pertanto disapplicate con effetti erga omnes”.

Più precisamente la parte delle linee guida che prevede la sola indagine osservazionale sull’embrione risulta illegittima perché contraria alla legge 40, che secondo l’interpretazione dei giudici amministrativi consentirebbe al contrario anche l’indagine genetica sull’embrione. Che risulta quindi alla luce di questa sentenza del tutto legittima. “Ciò conferma quanto stabilito dal Tribunale di Firenze conferendo a quel giudicato efficacia per tutte le coppie che intendano ricorrere alla diagnosi genetica pre-impianto”, ha dichiarato Gianni Baldini, consulente legale Madre Provetta onlus.

Il Tar solleva inoltre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 commi 2 e 3 della legge 40 nella parte in cui prevede per il medico la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del contemporaneo impianto. Una tale previsione risulterebbe in contrasto sia con l’art. 3 che con l’art. 32 della Costituzione in quanto a fronte di una tutela dell’embrione relativa, il bilanciamento degli interessi espresso dalla norma non risulta corretto posto che non tiene conto di variabili quali salute, età, esigenze sanitarie nel caso concreto, specifiche cause della sterilità della coppia, etc. “Ciò in altri termini significa che è il medico – e non la legge come è stato fino ad ora – che deve decidere sul numero degli embrioni da produrre e trasferire, tenendo conto delle esigenze e dei rischi del caso concreto, avuto prioritario riguardo alla salute della madre”, spiega ancora Baldini.

La palla passa ora al Ministero della Salute che dovrebbe a giorni rendere pubbliche le nuove linee guida, redatte sulla base della revisione a tre anni dall’applicazione prevista dalla legge stessa. (l.g.)

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