Marijuana a norma di legge

Il 28 marzo prossimo alle ore 18.00 presso la Casa delle Letterature a piazza dell’Orologio a Roma sarà presentato il libro “Erba medica” edito da Stampa Alternativa e curato dall’Associazione Cannabis Terapeutica. Un legale della stessa associazione fornire consigli utili a coloro che, colpiti da una grave malattia, vorrebbero giovarsi dell’azione terapeutica di farmaci contenenti Cannabis.

È possibile utilizzare farmaci contenenti Cannabis a fini di cura. Si tratta infatti dell’unico uso consentito dalla attuale legge (Testo Unico sulle sostanze stupefacenti D.P.R. 309/90). In Italia, tuttavia l’acquisto non è assolutamente agevole, in quanto non esistono in commercio farmaci del genere. L’unico modo per ottenerli legalmente è attraverso l’importazione da uno stato estero. Per effettuarla occorre che il medico curante rediga una ricetta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero della Salute emanato l’11 febbraio del 1997, che disciplina appunto l’importazione di specialità medicinali registrate all’estero. Secondo questo articolo, la prescrizione del medico deve contenere i seguenti requisiti: a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica; b) ditta estera produttrice; c) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel paese di provenienza; e) quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; f) indicazione delle generalità del relativo paziente; g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica; h) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia; i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità.Una volta che il medico abbia compilato la ricetta con questi elementi, occorre chiedere l’autorizzazione all’importazione al Ministero della Salute – Ufficio Centrale per gli Stupefacenti, così come previsto dall’articolo 17, comma 1, del T.U. 309/90. Per effettuare questa procedura, il Ministero della Salute esige l’intermediazione di un’Azienda Sanitaria Locale, per cui è opportuno rivolgersi alla propria A.S.L. di competenza per inoltrare la necessaria richiesta. Ottenuta l’autorizzazione per importare, è possibile contattare una ditta estera e ordinare il farmaco prescritto (il libro elenca tutti gli indirizzi). Tale procedura consente l’importazione dei derivati sintetici attualmente disponibili in commercio (dronabinol e nabilone). Nel caso in cui le A.S.L. di competenza si rifiutassero di attivarsi, è possibile adire le vie giudiziali per veder riconosciuto il proprio diritto alla salute sancito in primo luogo dalla Costituzione attraverso un canale legale privo di rischi (si ricordi il caso della paziente di San Donà di Piave).

Esisterebbe, almeno in teoria, la possibilità di importare anche i derivati naturali della Cannabis, sotto forma di preparati officinali. L’importazione di preparazioni officinali è regolata dall’art. 5 (Prescrizione di preparazioni magistrali) della legge 94 del 1998, intitolata “Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria”. Tale procedura è, al momento, ostacolata dalla mancanza di un produttore autorizzato in grado di esportare derivati naturali della Cannabis per uso medicinale. Ma anche su questo terreno si sta movendo qualcosa. Il Ministero della Sanità olandese ha recentemente istituito un apposito ufficio, il Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), che si propone di rendere disponibili, entro qualche tempo, derivati naturali prodotti in osservanza delle linee guida della Good Agricultural Practice elaborate dal Working Group on Herbal Medicinal Products dell’agenzia europea di valutazione dei farmaci (European Medicines Evaluation Agency – Emea). Informazioni aggiornate al riguardo possono essere cercate sul sito Internet del Ministero della Sanità olandese. La realtà invece per molti malati al momento è molto diversa. Essi, per mancanza di conoscenza della legge o per ostacoli burocratici di natura culturale posti dai medici, non riescono ad attivare la complessa procedura sopra descritta e acquistano sul mercato clandestino i derivati della Cannabis (hashish e marijuana) da spacciatori privi di scrupoli correndo rischi di incorrere in sanzioni amministrative e in alcuni casi, anche penali. Se vi fosse adeguata conoscenza della legge esistente, le persone ammalate di alcune patologie curabili o lenibili con i farmaci contenenti Cannabis potrebbero avere giovamento di almeno parte delle loro sofferenze attraverso tali medicinali.

* legale Associazione Cannabis Terapeutica

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