Punibile la pedofilia virtuale

Una nuova legge ogni due anni. E’ più o meno questa la cadenza con la quale vengono modificati gli articoli del Codice Penale che trattano la delicata materia dello sfruttamento sessuale dei minori. Il che da una parte dimostra la costante attenzione del Parlamento verso questi temi, dall’altra denota la difficoltà di giungere a un risultato soddisfacente e di lunga durata. Così dopo gli interventi normativi del 1996, legge n.66, del 1998, legge n.269, e del 2003 n.228, il legislatore torna sull’argomento con la legge n. 38 del 6 febbraio 2006 recante “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”. E introduce significative novità, alcune delle quali piuttosto discutibili, come la definizione di “pornografia virtuale” contenuta nell’articolo 4 della nuova normativa. Ne abbiamo parlato con il magistrato Stefano Aprile, autore del libro “Schiavitù e sfruttamento sessuale dei minori” (Cedam, Padova 2006) e direttore dell’Area pareri e cooperazione applicativa intersettoriale della DGSIA, (Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati).Quali sono le modifiche sostanziali introdotte dalla nuova legge?”Una delle principali novità è costituita dalla particolare attenzione rivolta a Internet. Il Capo II della legge è dedicato specificamente alle ‘norme contro la pedopornografia a mezzo Internet’. La legge prevede la creazione di organismi di controllo come il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete presso il Ministero dell’Intero, per la raccolta di dati e segnalazioni. Ma anche l’utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pornografico. I provider infatti vengono obbligati a dotarsi di strumenti di filtraggio per impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro. Le altre modifiche di rilievo riguardano l’aspetto della repressione penale.”Ossia cambiano le sanzioni?”Si assiste a un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Viene introdotta la pena congiunta, e non più alternativa, della reclusione e della multa, e per quanto riguarda la modifica dell’articolo 600 ter del codice penale sulla realizzazione di materiale pornografico viene stabilita una tutela più forte della vittima. Mentre infatti in precedenza eravamo in presenza di un dolo specifico – legato cioè alla concreta realizzazione di esibizioni pornografiche – adesso viene introdotto un dolo generico che tutela la lesione della vittima coinvolta, indipendentemente dalla effettiva produzione del materiale in questione. Nell’articolo 1 in cui si tratta degli atti sessuali con minorenni in cambio di denaro, che modifica il 600 bis del codice penale, l’età della persona offesa è poi innalzata dai 16 ai 18 anni”. Fin qui niente da dire, passiamo invece agli aspetti controversi.”L’attuale legge aggiunge un nuovo articolo, il 600 quater 1 del codice penale, in cui compare il termine, introdotto per la prima volta, di ‘pornografia virtuale’. La normativa cioè prevede la punibilità di chi produce, commercia, diffonde, cede gratuitamente e acquista materiale pornografico anche se questo contiene immagini virtuali e non reali di minori. In questa scelta però, mancando un danno reale nei confronti di una persona, sembra prevalere l’intento moraleggiante di colpire una condotta giudicata sbagliata. Si rischia così di confondere due piani ben distinti: quello del ‘buon costume’ e quello del reato vero e proprio. Visto che esiste già una legge che punisce l’osceno, non si capisce il motivo di trasferire tale materia, in un contesto di tutt’altro genere”. Che conseguenze può avere l’equiparazione tra “reale” e “virtuale”?”La decisione di attribuire rilevanza penale alla pornografia virtuale è sicuramente ispirata dalla decisione del Consiglio Europeo del 22 dicembre 2003 che introduce nella definizione di pornografia infantile anche ‘l’immagine realistica di un bambino inesistente’ e anche dall’intenzione di dare un segnale chiaro di lotta allo sfruttamento sessuale dei minori. Le intenzioni sono buone, ma il risultato è discutibile: trattando allo stesso modo le due situazioni, nonostante sia contemplata una differenza dal punto di vista delle pene, comunque pesanti, si rischia di vanificare l’intento, presente nell’articolo 2 della stessa legge, di rendere concreta e prioritaria la lesione del bene giuridico. Inoltre in questo modo aumenta notevolmente e forse inutilmente il lavoro delle forze dell’ordine. Ecco perché ho qualche dubbio sull’opportunità di dedicare attenzione, in questo contesto, ai prodotti virtuali”.

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